Il ministro Renato Brunetta ha presentato ai sindacati le linee guida del lavoro in smart working da casa per i dipendenti della Pubblica amministrazione. La Pa che vuole fare smart working deve garantire “l’invarianza dei servizi resi all’utenza” innanzitutto. Ma anche “un’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile“. Alla fine deve comunque assicurare “la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza“.
Non si può quindi fare “lavoro agile” 5 giorni a settimana: lo si deve alternare con il lavoro in ufficio. Nell’attività di smart working il dipendente pubblico non potrà usare la propria rete internet domestica. “Si deve fornire il lavoratore – si legge – di idonea dotazione tecnologica. Per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro“. Quindi deve essere assicurata “l’adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile” .
I dipendenti pubblici in smart working hanno diritto – è scritto ancora nelle linee guida del ministro Brunetta – a un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore. Naturalmente per il recupero delle energie psicofisiche, così come prevede il contratto per il lavoro in presenza. Il documento ricorda inoltre che la prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario, nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai contratti collettivi nazionali.
Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali e quelli della legge 104. Nelle giornate in cui si fa smart working – si chiarisce “non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio“. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Se queste problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa l’amministrazione può richiamare il dipendente a lavorare in presenza.
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